Art. 750 c.p.c. — Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. Leggi il testo vigente →

[1]L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, e' proposta, quando non vi e' giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.

[2]Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a se' e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.

[3]Il presidente stabilisce le modalita' e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo al presidente della corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

[4]Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 254 e 256 del libro del codice civile sulle successioni e donazioni, relativamente agli esecutori testamentari.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art750 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari