Codice di procedura civile

Art. 712 c.p.c. — Forma della domanda

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 5 giugno 2016. Leggi il testo vigente →

[1]La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.

[2]Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 5 giugno 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art712 · fonte del testo

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