Art. 689 c.p.c. — Provvedimenti immediati

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]Il giudice puo' dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarle informazioni; ma puo' disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa.

[2]Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni.

[3]Puo' sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e puo' richiederli personalmente quando li trova sul luogo.

[4]Puo' farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini.

[5]Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se e' competente, procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art689 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari