Art. 682 c.p.c. — Decisione separata sulla convalida
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((Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, puo' disporre che le questioni relative alla convalida siano decise prima del merito)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993
