Codice di procedura civile

Art. 682 c.p.c. — Decisione separata sulla convalida

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, puo' disporre che le questioni relative alla convalida siano decise con sentenza parziale, prima del merito.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art682 · fonte del testo

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