Codice di procedura civile

Art. 67 c.p.c. — Responsabilità del custode

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948. Leggi il testo vigente →

[1]Ferme le disposizioni del codice penale, il custode che non esegue l'incarico assunto puo' essere condannato dal giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila.

[2]Egli e' tenuto al risarcimento dei danni cagionati alle parti, se non esercita la custodia da buon padre di famiglia.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 29 maggio 1948

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