Art. 591-ter c.p.c. — Ricorso al giudice dell'esecuzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1998 al 11 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]((Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficolta', il notaio delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

[2]Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617)).

Testo in vigore dal 8 settembre 1998 al 11 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art591ter · fonte del testo

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