Art. 572 c.p.c. — Deliberazione sull'offerta

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]((Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.

[2]Se l'offerta e' superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa e' senz'altro accolta.

[3]Se l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice non puo' far luogo alla vendita se vi e' il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria possibilita' di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

[4]Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.))113a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Testo in vigore dal 11 settembre 2005 al 1 gennaio 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 572 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11376/2025

    30 aprile 2025

    In tema di vendita senza incanto nell'espropriazione immobiliare, il termine per versare il saldo del prezzo è perentorio, non è né prorogabile, né soggetto a sospensione nel periodo feriale, e decorre dalla data in cui l'aggiudicatario acquisisce conoscenza della dichiarazione di aggiudicazione in suo favore (nella specie, all'atto dell'esperimento di vendita, svolto con modalità non telematiche dal professionista delegato ed in presenza degli offerenti), non essendo configurabile un'aggiudicazione "provvisoria, sino al decreto di trasferimento", dato che non è ammessa l'offerta in aumento di un quinto ex art. 584 c.p.c.

    Art. 572 c.p.c. · Art. 585 c.p.c. · Art. 584 c.p.c. · Art. 573 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 200 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005. 37 parole tolte, 74 parole aggiunte in 3 capoversi.

Se l'offerta tolto: non supera di almeno un quarto il aggiunto: e' superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, tolto: e' sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere aggiunto: aumentato di un quinto, la stessa e' senz'altro accolta.

Se tolto: supera questo limite aggiunto: l'offerta e' inferiore a tale valore, il giudice tolto: puo' fare aggiunto: non puo' far luogo alla venditatolto: , quando ritiene che non aggiunto: se vi e' il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi e' seria tolto: probabilita' aggiunto: possibilita' di migliore vendita tolto: all'incanto aggiunto: con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.

Si tolto: applica anche in questo caso la disposizione dell'articolo aggiunto: applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art572 · fonte del testo

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