Art. 565 c.p.c. — Intervento tardivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 563 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art565 · fonte del testo

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