Art. 561 c.p.c. — Pignoramento successivo

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[1]Il ((conservatore dei registri immobiliari)), se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni e' stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

[2]L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 e' depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 563 secondo comma. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.

[3]Se il pignoramento successivo e' compiuto dopo la udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma.

Testo in vigore dal 10 giugno 1942 al 11 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1942

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 10 giugno 1942. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Il conservatore tolto: delle ipoteche aggiunto: dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni e' stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art561 · fonte del testo

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