Art. 533 c.p.c. — Obblighi del commissionario

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]Il commissionario non puo' vendere se non per contanti. Egli e' tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nella sua ordinanza.

[2]Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dalla ordinanza di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinche' siano venduti all'incanto.

[3]Il compenso al commissionario e' stabilito dal pretore con decreto.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art533 · fonte del testo

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