Art. 528 c.p.c. — Intervento tardivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1951 al 11 settembre 2005. Leggi il testo vigente →

[1]((I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'art. 525 secondo comma, ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'art. 525 terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza.

[2]I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 11 settembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1942 al 1 gennaio 1951. 1 parola tolta, 23 parole aggiunte.

I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata tolto: nell'articolo aggiunto: nell'art. 525 secondo comma, aggiunto: ovvero oltre la data di presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nell'ipotesi prevista nell'art. 525 terzo comma, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della sommatolto: , ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art528 · fonte del testo

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