Art. 521 c.p.c. — Nomina e obblighi del custode

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne' il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.

[2]Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.

[3]Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.

[4]Il custode non puo' usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del pretore e deve rendere il conto a norma dell'articolo 593.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 119/1975

    Questione infondata
    21 maggio 1975

    a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 334 del codice penale, anche per la parte in cui esso viene ricollegato all'art. 521 del codice di procedura civile, sollevata con l'ordinanza n. 38 del -1973 dal pretore di Asti, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione; b) dichiara inammissibile, nei limiti di cui alla mot…

    Art. 334 c.p. · Art. 521 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art521 · fonte del testo

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