Art. 494 c.p.c. — Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. Leggi il testo vigente →

[1]Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.

[2]All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art494 · fonte del testo

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