Codice di procedura civile

Art. 465 c.p.c. — Giudice d'appello

Rubrica del testo originario: le versioni successive non la riportano.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973. Leggi il testo vigente →

[1]L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'articolo 459 si propone alla sezione della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, composta nel modo indicato nell'articolo 450.

[2]Si applica la disposizione dell'articolo 453.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art465 · fonte del testo

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