Art. 454 c.p.c. — Ricorso per cassazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1949. Leggi il testo vigente →

[1]Il termine per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale e' di trenta giorni.

[2]Si puo' proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art454 · fonte del testo

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