Codice di procedura civile

Art. 265 c.p.c. — Giuramento

[1]Il collegio puo' ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta o rimane contumace. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 241.

[2]Il collegio puo' altresi' ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si puo' o non si suole richiedere ricevuta; ma puo' anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art265 · fonte del testo

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