Codice di giustizia contabile

Art. 21 c.g.c. — Astensione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. Leggi il testo vigente →

1. Al giudice contabile e al pubblico ministero si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art21 · fonte del testo

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