Art. 162 c.g.c. — Reclamo

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[1]1. Contro l'ordinanza con la quale e' stata concessa o negata la sospensione dell'atto e' ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.

[2]2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria.

[3]3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

[4]4. Non e' consentita la rimessione al primo giudice.

[5]5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art162 · fonte del testo

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