Art. 9 — Misure di garanzia
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La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. (( Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi. ))
Testo in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021
