Art. 77 — ex art. 66 eecc

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Il prefisso '00' costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L'Autorita' puo' introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra localita' contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali localita' sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni. L'Autorita' provvede affinche' gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dell'inoltro della chiamata sulla loro rete.

Testo in vigore dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art77 · fonte del testo

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