Art. 73-bis
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L'Autorita', ove opportuno, puo' specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinche' gli utenti finali disabili:
- a)possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e;
- b)beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, vengono predisposte apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalita' necessarie.
Testo in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021
