Art. 47 — Impianti temporanei di telefonia mobile
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Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo' imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e all'accesso. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali.
Testo in vigore dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021
