Art. 41 — Diritti ed obblighi degli operatori

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(( (Attuazione e controllo) (ex art. 41 eecc e art. 16-ter Codice 2003))) ((1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 40 sono approvate con provvedimento dell'Agenzia. 2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall'Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa. 3. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 40 le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:

  • a)fornire all'Agenzia le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;
  • b)sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall'Agenzia o da un organismo qualificato indipendente designato dalla medesima Agenzia. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica. 4. L'Agenzia ha la facolta' di indagare i casi di mancata conformita' nonche' i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano o raccolgono traffico per servizi offerti sul territorio nazionale sono tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari alle indagini. 5. L'Agenzia, se del caso, consulta l'Autorita', le Autorita' di contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali, e coopera con esse. 6. Nel caso in cui l'Agenzia riscontri il mancato rispetto del presente articolo e dell'articolo 40 ovvero delle disposizioni attuative previste dai commi 1 e 2 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, commi da 2 a 21.))

Testo in vigore dal 24 dicembre 2021 al 18 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021. 220 parole tolte, 291 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e serviziaggiunto: (Attuazione e controllo) (ex art. 41 eecc e art. 16-ter Codice 2003) 1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 40 sono approvate con provvedimento dell'Agenzia. 2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica aggiunto: o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico tolto: hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di aggiunto: adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall'Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa. 3. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 40 le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblicotolto: , allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilita' dei servizi in tutta l'Unione europea. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 13, comma 5, letterab). Le aggiunto: sono tenute a:

aggiunto: a) fornire all'Agenzia le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;

aggiunto: b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall'Agenzia o da un organismo qualificato indipendente designato dalla medesima Agenzia. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica. 4. L'Agenzia ha la facolta' di indagare i casi di mancata conformita' nonche' i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica tolto: realizzate per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altre unita' organizzative, ad altre societa' consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale aggiunto: o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano o raccolgono traffico per servizi offerti sul territorio nazionale sono tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari alle indagini. 5. L'Agenzia, se del caso, consulta l'Autorita', le Autorita' di contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali, e coopera con esse. 6. Nel caso in cui l'Agenzia riscontri il mancato rispetto del presente articolo e dell'articolo 40 ovvero delle disposizioni attuative previste dai commi 1 e 2 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, commi da 2 a 21.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art41 · fonte del testo

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