Art. 143 — Stazioni ripetitrici
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Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:
- a)di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
- b)di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
- c)di impianti destinati ad uso collettivo. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Testo in vigore dal 15 settembre 2003 al 28 aprile 2024
