Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 143 — Stazioni ripetitrici

Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:

  • a)di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di tempo;
  • b)di impianti destinati ad accesso multiplo. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore costituisce requisito per il conseguimento, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate. L'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche presso la residenza o il domicilio del titolare dell'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore sono soggetti a comunicazione; il titolare della stazione di radioamatore e' tenuto al controllo delle apparecchiature della stazione ripetitrice al fine di assicurarne il corretto funzionamento in osservanza delle norme tecniche contenute nell'allegato n. 26 per tali tipologie di impianti. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

Testo vigente dal 28 aprile 2024

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 2003 al 28 aprile 2024. 18 parole tolte, 114 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) di stazioni ripetitrici analogiche tolto: e numeriche aggiunto: o numeriche a divisione di frequenza o di tempo;

b) di impianti tolto: automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;

tolto: c) di impianti destinati ad uso collettivo aggiunto: destinati ad accesso multiplo. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore costituisce requisito per il conseguimento, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate. L'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche presso la residenza o il domicilio del titolare dell'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore sono soggetti a comunicazione; il titolare della stazione di radioamatore e' tenuto al controllo delle apparecchiature della stazione ripetitrice al fine di assicurarne il corretto funzionamento in osservanza delle norme tecniche contenute nell'allegato n. 26 per tali tipologie di impianti. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art143 · fonte del testo

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