Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 2015 al 24 dicembre 2021. Leggi il testo vigente →

[1]Allegato n. 10 (articoli 34 e 35)

[2]Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice.

[3]Art. 1 Diritti amministrativi ((1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi:

  • a)nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:
  • 1)sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
  • 2)su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
  • 3)su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;
  • 4)su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;
  • 5)per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;
  • b)nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:
  • 1)sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
  • 2)su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
  • 3)su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;
  • 4)su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;
  • 5)per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;
  • c)nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:
  • 1)per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;
  • 2)per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;
  • d)nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite:
  • 1)fino a 10 stazioni: 2.220 euro;
  • 2)fino a 100 stazioni: 5.550 euro;
  • 3)oltre 100 stazioni: 11.100 euro)). 2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. 3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza. 4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.

Testo in vigore dal 18 agosto 2015 al 24 dicembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2014 al 18 agosto 2015. 195 parole tolte, 273 parole aggiunte in 19 capoversi.

Art. 1 Diritti amministrativi 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui tolto: all'articolo 34, comma 1, del Codice aggiunto: al comma 1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e aggiunto: la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e aggiunto: le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento aggiunto: di un contributo annuo, compreso l'anno tolto: a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta aggiunto: dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, tolto: e' il seguente aggiunto: anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi:

1) sull'intero territorio nazionaletolto: , 111.000,00 euro ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000 1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utentiaggiunto: : 127.000 euro;

aggiunto: 2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;

tolto: 2aggiunto: 3) su un territorio avente tolto: fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro aggiunto: piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;

tolto: 3aggiunto: 4) su un territorio avente fino a 200 tolto: mila abitanti, 27.750,00 euroaggiunto: .000 abitanti: 17.000 euro;

aggiunto: 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale;

1) sull'intero territorio nazionaletolto: , 66.500,00 euro ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000 1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utentiaggiunto: : 75.500 euro;

aggiunto: 2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: 2aggiunto: 3) su un territorio avente tolto: fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro aggiunto: piu' di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;

tolto: 3aggiunto: 4) su un territorio avente fino a 200 tolto: mila abitanti, 11.100,00 euroaggiunto: .000 abitanti: 6.400 euro;

aggiunto: 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti e' calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale;

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personalitolto: :

tolto: 1) la misura dei contributi puo' essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi allaaggiunto: , salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativatolto: , oppureaggiunto: :

tolto: 2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b)aggiunto: 1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;

aggiunto: 2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;

d) nel caso di fornitura tolto: di diaggiunto: , anche congiuntamente, di servizi di rete tolto: e/ o di comunicazione elettronica via satellite:

1) fino a 10 stazionitolto: ,aggiunto: : 2.220tolto: ,00 euro aggiunto: euro;

2) fino a 100 stazionitolto: ,aggiunto: : 5.550tolto: ,00 euro aggiunto: euro;

3) oltre 100 stazionitolto: ,aggiunto: : 11.100tolto: ,00 euro aggiunto: euro. 2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-10-art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari