Art. 2-bis (Allegato 12) — Contributi annui per i collegamenti in ponte radio

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale ((o alle quali sono stati concessi diritti di uso)) per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;

  • b)euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
  • c)euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
  • d)euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz.

Testo vigente dal 28 aprile 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024. 8 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale aggiunto: o alle quali sono stati concessi diritti di uso per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-12-art2bis · fonte del testo

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