Codice delle assicurazioni private

Art. 95 — Imprese obbligate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 16 aprile 2014. Leggi il testo vigente →

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2, che controllano una o piu' societa', redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 16 aprile 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art95 · fonte del testo

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