Art. 94 — Relazione sulla gestione

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Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori (( contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa e' esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano)):

  • a)l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
  • b)l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
  • c)le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
  • d)le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
  • e)le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
  • e-bis)gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita' e di variazione dei flussi;
  • f)notizie in merito al contenzioso, se significativo;
  • g)il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
  • h)i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate;
  • i)l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
  • l)i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. (( L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivita' specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi. )) Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32

5

Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore."

Testo in vigore dal 12 aprile 2007 al 25 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 aprile 2007

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 12 aprile 2007. 4 parole tolte, 143 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori tolto: sull'andamento aggiunto: contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso, tolto: da cui risultino aggiunto: nonche' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa e' esposta. Dalla relazione risultano in ogni caso le informazioni che riguardano:

aggiunto: e-bis) gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario e la politica di copertura per principali categorie di operazioni coperte e l'esposizione dell'impresa ai rischi di prezzo, di credito, di liquidita' e di variazione dei flussi;

l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizioaggiunto: . L'analisi di cui al comma 1 e' coerente con l'entita' e la complessita' degli affari dell'impresa e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attivita' specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio dell'impresa e chiarimenti aggiuntivi su di essi. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32

    Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art94 · fonte del testo

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