Art. 94 — Relazione sulla gestione
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Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano:
- a)l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
- b)l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
- c)le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
- d)le attivita' di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
- e)le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
- f)notizie in merito al contenzioso, se significativo;
- g)il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- h)i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonche' i rapporti con imprese collegate;
- i)l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
- l)i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.
Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 12 aprile 2007
