Art. 90 — Schemi
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L'ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilita'. ((2. L'ISVAP, con regolamento, puo' emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o piu' dettagliate, anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale di cui all'articolo 2427, primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), del codice civile e all'articolo 38, comma 1, lettere o-quinquies) e o-sexies), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'ISVAP puo' altresi' stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.)) 11 Le modalita' di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP con regolamento. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP puo' richiedere dati, notizie ed informazioni alle societa' ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e societa'. Nel caso in cui la societa' o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorita', l'ISVAP ne richiede la collaborazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173
11Il D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore".
Testo in vigore dal 21 novembre 2008 al 30 giugno 2015
