Art. 82 — Gruppo assicurativo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 2014 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto:

  • a)dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate;
  • b)dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate.
  • b-bis)dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali controllate, sempreche' vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53)).

Testo in vigore dal 16 aprile 2014 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 16 aprile 2014. 67 parole tolte, 55 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate. tolto: Sono escluse dal gruppo assicurativo le societa' che esercitano l'attivita' bancaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformita' al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le societa' che esercitano attivita' di intermediazione finanziaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della societa' di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformita' al testo unico dell'intermediazione finanziaria

aggiunto: b-bis) dall'impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali controllate, sempreche' vi sia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MARZO 2014, N. 53.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art82 · fonte del testo

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