Art. 82 — Gruppo assicurativo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 16 aprile 2014. Leggi il testo vigente →

A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e' alternativamente composto:

  • a)dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate;
  • b)dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle societa' strumentali da questa controllate. Sono escluse dal gruppo assicurativo le societa' che esercitano l'attivita' bancaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformita' al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le societa' che esercitano attivita' di intermediazione finanziaria e le altre societa' che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della societa' di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformita' al testo unico dell'intermediazione finanziaria.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 16 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art82 · fonte del testo

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