Art. 79 — Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

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L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, puo' assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre societa' ancorche' esercitino attivita' diverse da quelle consentite alle stesse imprese. Quando la partecipazione in una societa' controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalita' o di connessione con l'attivita' assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP puo' chiedere che cio' risulti da un programma di attivita'. Se la partecipazione comporta il controllo di una societa' che esercita attivita' diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'operazione e' soggetta all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni ((indicate dall'articolo 68)) in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

Testo in vigore dal 10 marzo 2010 al 30 giugno 2015

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Che cosa è cambiato dal 10 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 10 marzo 2010. 1 parola tolta, 3 parole aggiunte.

… di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni tolto: rilevanti aggiunto: indicate dall'articolo 68 in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art79 · fonte del testo

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