Art. 65 — Attivi a copertura delle riserve tecniche

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Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa di riassicurazione e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidita', sicurezza, qualita', redditivita' e correlazione degli investimenti. L'impresa di riassicurazione e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attivita' a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche. Le attivita' poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita' di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attivita' detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attivita' risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalita' e gli schemi per le comunicazioni periodiche.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art65 · fonte del testo

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