Codice delle assicurazioni private

Art. 64 — Riserve tecniche

L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attivita' nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato in conformita' del Titolo III, Capo II.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. 166 parole tolte, 14 parole aggiunte.

L'impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue attivita' aggiunto: nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato in conformita' tolto: agli articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata secondo il metodo n. 1 di cui al punto D dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' riassicurativa nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di perequazione per rischi di calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralita'. Le condizioni e le modalita' per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamita' naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito 1'ISVAP aggiunto: del Titolo III, Capo II.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art64 · fonte del testo

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