Codice delle assicurazioni private

Art. 64 — Riserve tecniche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. Leggi il testo vigente →

L'impresa che esercita l'attivita' di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa valuta la congruita' delle riserve del lavoro indiretto affinche' risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta salva l'applicazione dei principi di cui al comma 2.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art64 · fonte del testo

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