Codice delle assicurazioni private

Art. 49 — Riserve tecniche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6. L'ISVAP puo' tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove cio' sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. L'impresa che e' autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art49 · fonte del testo

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