Art. 346 — Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative

Non costituisce esercizio di attivita' assicurativa nel ramo assistenza:

  • a)la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualita' di semplice intermediario, di un aiuto;
  • b)l'attivita' di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attivita' stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:
  • 1)soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza >personale e mezzi propri;
  • 2)trasporto del veicolo fino all'officina piu' vicina o piu' idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo piu' vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza e' membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocita' con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo. L'attivita' di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, puo' essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18. L'((IVASS)) disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attivita' di assistenza, allorche' l'attivita' comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… all'articolo 2, comma 5, puo' essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art346 · fonte del testo

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