Art. 314 — Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 agosto 2017 al 1 ottobre 2018. Leggi il testo vigente →

Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ((euro duemilacinquecento ad euro quindicimila)). La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.

Testo in vigore dal 29 agosto 2017 al 1 ottobre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 29 agosto 2017. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tolto: millecinquecento ad euro quattromilacinquecento aggiunto: duemilacinquecento ad euro quindicimila. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art314 · fonte del testo

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