Art. 312 — Comunicazioni per la vigilanza di gruppo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 2015 al 1 ottobre 2018. Leggi il testo vigente →

L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 216, comma 2, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda un'operazione da cui puo' derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneita' della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila. L'omissione della comunicazione periodica di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 ottobre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 5 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. L'omissione tolto: della comunicazione preventiva aggiunto: delle comunicazioni di cui all'articolo 216, comma tolto: 1 aggiunto: 2, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria … la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila. L'omissione della comunicazione periodica tolto: successiva di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art312 · fonte del testo

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