Art. 308 — Abuso di denominazione assicurativa

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L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' assicurativa o riassicurativa e' vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attivita' di assicurazione o di riassicurazione. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attivita' di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attivita' peritale e' vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156. L'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art308 · fonte del testo

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