Art. 270 — Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione

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L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge fallimentare. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale e' stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 15 agosto 2020

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art270 · fonte del testo

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