Art. 264 — Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere

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Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art264 · fonte del testo

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