Art. 220 — Accordi per la concessione di esoneri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 2008 al 16 aprile 2014. Leggi il testo vigente →

Se un'impresa di assicurazione ((o di riassicurazione)) di cui all'articolo 210, comma 1, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilita' corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorita' di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro. (( Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilita' della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorita' degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro. ))

Testo in vigore dal 23 aprile 2008 al 16 aprile 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. 9 parole tolte, 19 parole aggiunte.

Se un'impresa di assicurazione tolto: di aggiunto: o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o … l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro. Se un'impresa di assicurazione tolto: di aggiunto: o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativatolto: , aggiunto: o dalla stessa impresa di tolto: riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione aggiunto: assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilita' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art220 · fonte del testo

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