Art. 208 — Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

L'ISVAP informa la Commissione europea:

  • a)((di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;))
  • b)di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione (( o di riassicurazione)) aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione (( o di riassicurazione)) aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo e' specificamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione europea. L'ISVAP informa la Commissione europea delle difficolta' incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento in uno Stato terzo. Su decisione della Commissione europea, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell'Unione europea. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione (( o di riassicurazione)) di Stati terzi, o societa' dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell'Unione europea, costituiscano una impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione (( o di riassicurazione)) autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.

Testo in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. 2 parole tolte, 28 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa aggiunto: o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione tolto: di aggiunto: o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;

b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei … cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione tolto: di aggiunto: o di riassicurazione di Stati terzi, o societa' dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell'Unione europea, costituiscano una impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art208 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari