Art. 208 — Comunicazioni alla Commissione europea e all'AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi

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L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri:

  • a)ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
  • b)ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo e' specificamente indicata nella comunicazione che l'IVASS invia alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. L'IVASS informa la Commissione europea e l'AEAP delle difficolta' di carattere generale eventualmente incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento in uno Stato terzo.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. 127 parole tolte, 35 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: L'ISVAP informa la Commissione europeaaggiunto: L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri:

a) tolto: di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o …

b) tolto: di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi … lettera a), la struttura dei rapporti di controllo e' specificamente indicata nella comunicazione che tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS invia alla Commissione europeatolto: . L'ISVAPaggiunto: , all'AEAP e alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri. L'IVASS informa la Commissione europea tolto: delle difficolta' aggiunto: e l'AEAP delle difficolta' di carattere generale eventualmente incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento in uno Stato terzotolto: . Su decisione della Commissione europea, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell'Unione europea. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione o di riassicurazione di Stati terzi, o societa' dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell'Unione europea, costituiscano una impresa di assicurazione o di riassicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art208 · fonte del testo

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