Art. 203 — Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa

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L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) che si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • a)sia controllata da un'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) autorizzata in un altro Stato membro;
  • b)sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) autorizzata in un altro Stato membro;
  • c)sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) autorizzata in un altro Stato membro. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione)) che si trovi in una delle seguenti situazioni:
  • a)sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
  • b)sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
  • c)sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita' competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneita' degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attivita'.

Testo in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. 15 parole aggiunte in 4 capoversi.

L'ISVAP consulta in via preliminare le autorita' competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia controllata da un'impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro. L'ISVAP, altresi', consulta in via preliminare le … e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art203 · fonte del testo

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