Art. 201 — Fusione e scissione di imprese di assicurazione

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L'ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell'ISVAP. Se la fusione e' attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, ((...)) del margine di solvibilita' richiesto. Se la fusione da' luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attivita' a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita' richiesto. La fusione e' autorizzata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non puo' essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorita' di vigilanza di tali Stati. Se la fusione da' luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che:

  • a)l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attivita' in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
  • b)l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono ((...)) del margine di solvibilita' richiesto, tenuto conto della fusione. Il provvedimento dell'ISVAP e' pubblicato nel Bollettino. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.

Testo in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. 16 parole tolte in 2 capoversi.

… sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, tolto: delle attivita' a copertura delle riserve tecniche eaggiunto: ... del margine di solvibilita' richiesto. Se la fusione da' luogo alla costituzione di …

b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono tolto: delle attivita' a copertura delle riserve tecniche eaggiunto: ... del margine di solvibilita' richiesto, tenuto conto della fusione. Il provvedimento dell'ISVAP e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art201 · fonte del testo

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